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18 Aprile 2024
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Lnd Veneto, caso Stefani: accordo Ruzza-Procura per l’inibizione

giuseppe-ruzzaInibizione di due mesi e 20 giorni per il Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND, che ribadisce la sua estraneità ai fatti:“Decisione presa al solo fine di proseguire il nostro lavoro in favore delle Società venete”

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto FIGC-LND Giuseppe Ruzza ha raggiunto un accordo con la Procura Federale nell’ambito del procedimento n. 731 pf 2014/2015, in virtù del quale ha subito una inibizione di due mesi e 20 giorni.

Il procedimento in oggetto trae origine da un esposto anonimo in cui si segnalavano alla Procura Federale alcune presunte incompatibilità relative ai ruoli ricoperti dal dott. Claudio Stefani. In merito, la Procura Federale ha ritenuto sussistere, a carico del Presidente Ruzza, una attività di promozione dell’opera professionale del dott. Stefani (Presidente del Collegio dei Revisori dal 2001).

“In questa sede – si legge nella nota diffusa dal Comitato – appare opportuno sottolineare come il Presidenza Ruzza non abbia, nel corso del suo attuale mandato, promosso ex novo l’attività professionale del dott. Claudio Stefani, che già da diversi anni, infatti, rappresenta una risorsa del Comitato Regionale Veneto. Una risorsa per così dire “trasversale”, poiché non legata esclusivamente all’attuale gruppo dirigente del CRV”.

“Sul punto – continua la nota – è sufficiente richiamare un articolo del dicembre 2012 di “Calcio Illustrato”, in cui l’opera professionale del dott. Stefani è descritta in maniera articolata (senza che ciò sia stata considerata attività promozionale vietata) da parte del precedente Presidente del Comitato Veneto. Si ricordano, inoltre, numerosissimi comunicati (stagione sportiva 2011/2012, quindi con altro Presidente) in cui il Comitato Regionale Veneto, a vario titolo, illustra l’attività di consulenza svolta a favore delle società da parte del dott. Stefani”.

“Fatte tali considerazioni, come chiarito agli organi della Procura, si smentisce categoricamente che la Stefani Consulting abbia corrisposto e/o ottenuto somme dalla LND Servizi. In ordine alla sussistenza dei requisiti di compatibilità del dott. Stefani, giova, infine, rimarcare come il comunicato ufficiale n. 99, della Stagione Sportiva 2012/13, attribuisca il potere di verifica relativo allo svolgimento di cariche elettive alle Commissioni disciplinari territoriali. Non è dato cogliere, dunque, quale ulteriore attività di verifica avrebbero dovuto svolgere i Presidenti del Comitato Regionale Veneto che si sono susseguiti nel corso degli anni. Alla luce di quanto sopra esposto, nel ribadire la propria estraneità rispetto ai fatti contestati, il Presidente Ruzza ha ritenuto comunque di definire celermente il procedimento al solo fine di continuare la propria opera professionale in favore delle Società venete, e perché stanco di incontri che, a suo modo di vedere, non portavano ad un effettivo dimensionamento della vicenda”, così si conclude la nota.

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